Tafsir Al-Mukhtasar
لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَـٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾
Non vi è peccato se divorziate dalle vostre mogli con le quali avete stipulato un contratto di matrimonio prima di consumare il matrimonio e prima di stabilire una dota per esse; se divorziate da loro in queste condizioni, non siete obbligati a corrispondere una dote; piuttosto, siete tenuti ad offrire loro qualcosa come ammenda, secondo le possibilità di ciascuno: chi è benestante è tenuto a fare un'offerta maggiore, mentre chi possiede meno, offrirà meno. Tale ammenda è una caratteristica dei pii, nelle loro azioni e nelle loro relazioni.